Sez. 3, Sentenza n. 7563 del 09/07/1991 (Rv. 473018 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - In genere | Diritto di ripresa - Conversione del rapporto originario - Irrilevanza.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - In genere
Il diritto di ripresa previsto dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 può essere esercitato in tutti i casi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge sussisteva un contratto agrario suscettibile di recesso, a nulla rilevando che successivamente, per effetto della conversione in affitto dell'originario rapporto, sia intervenuta una modificazione del titolo giustificativo del godimento del concessionario. Nè tale conversione con la stipulazione del contratto di affitto, in difetto di elementi particolari di significato contrario, comporta di per sè rinuncia al diritto di ripresa, costituendo la mera ricognizione di un effetto legale già verificatosi e non espressione di una libera volontà negoziale del concedente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)