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Sez. 1, Sentenza n. 1764 del 11/06/1971 (Rv. 352254 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI - EDIFICI PRIVATI - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - CONTRIBUTO - DESTINAZIONE AL RICOSTRUTTORE DELL'IMMOBILE - OBBLIGATORIETA - PATTO CONTRARIO - NULLITA - INDENNIZZI - VINCOLO DELLA DESTINAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352254-01

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI - EDIFICI PRIVATI - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - CONTRIBUTO - DESTINAZIONE AL RICOSTRUTTORE DELL'IMMOBILE - OBBLIGATORIETA - PATTO CONTRARIO - NULLITA - INDENNIZZI - VINCOLO DELLA DESTINAZIONE - ESTENSIONE.*

Nel sistema della legge 25 giugno 1949, n 409, il contributo statale per la ricostruzione o la riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto di eventi bellici, pur rappresentando sostanzialmente un mezzo di risarcimento del danno di guerra, restava tuttavia qualificato dalla finalita pubblicistica di favorire il ripristino dei cespiti sinistrati. Il contributo era sottoposto ad un vincolo di destinazione a favore di colui che avesse costruito o riparato l'immobile, con la conseguenziale nullita di ogni patto contrastante con tale destinazione. La nuova legge 29 settembre 1967, n 955, richiamando le precedenti n 409 del 1949 e n 968 del 1953, ha esteso agli indennizzi la disciplina relativa ai contributi. (V 96-69, mass n 337961' 138-66, mass n 320272' 2692-64).*

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1967 num. 955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)