Sez. 1, Sentenza n. 96 del 17/01/1969 (Rv. 337961 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI - EDIFICI PRIVATI - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - PATTO DI ASSEGNAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL RICOSTRUTTORE O DI RISERVA AL CEDENTE DELL'IMMOBILE - NULLITA DEL PATTO.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI - EDIFICI PRIVATI - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - PATTO DI ASSEGNAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL RICOSTRUTTORE O DI RISERVA AL CEDENTE DELL'IMMOBILE - NULLITA DEL PATTO.*
Il patto, con cui si e stabilito di assegnare il contributo di ricostruzione di un immobile distrutto o danneggiato per fatto di guerra a persona diversa da quella che lo ha realmente ricostruito o riparato, come pure di riservarlo all'alienante o cedente dell'immobile sinistrato, e affetto da nullita assoluta per essere in contrasto con la norma imperativa dell'art 23 della legge 25 giugno 1949, n 409, la quale sottopone il sopradetto contributo al vincolo di destinazione per la riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, destinandolo a chi effettui tale riparazione o ricostruzione. (V n 138-66, massima n 320272 - n 2692-64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)