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Sez. 1, Sentenza n. 96 del 17/01/1969 (Rv. 337961 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI - EDIFICI PRIVATI - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - PATTO DI ASSEGNAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL RICOSTRUTTORE O DI RISERVA AL CEDENTE DELL'IMMOBILE - NULLITA DEL PATTO.*
Stato
decisa il 1969-01-17
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337961-01

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI - EDIFICI PRIVATI - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - PATTO DI ASSEGNAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL RICOSTRUTTORE O DI RISERVA AL CEDENTE DELL'IMMOBILE - NULLITA DEL PATTO.*

Il patto, con cui si e stabilito di assegnare il contributo di ricostruzione di un immobile distrutto o danneggiato per fatto di guerra a persona diversa da quella che lo ha realmente ricostruito o riparato, come pure di riservarlo all'alienante o cedente dell'immobile sinistrato, e affetto da nullita assoluta per essere in contrasto con la norma imperativa dell'art 23 della legge 25 giugno 1949, n 409, la quale sottopone il sopradetto contributo al vincolo di destinazione per la riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, destinandolo a chi effettui tale riparazione o ricostruzione. (V n 138-66, massima n 320272 - n 2692-64).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)