Sez. 1, Sentenza n. 138 del 08/01/1966 (Rv. 320272 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - IMMOBILE DISTRUTTO O DANNEGGIATO DALLA GUERRA - INDENNITA - RISERVA A FAVORE DEL VENDITORE - LIMITI DI VALIDITA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - IMMOBILE DISTRUTTO O DANNEGGIATO DALLA GUERRA - INDENNITA - RISERVA A FAVORE DEL VENDITORE - LIMITI DI VALIDITA.*
Il patto - col quale il proprietario di un immobile distrutto o danneggiato per fatto bellico si riserva, nel contratto di vendita stipulato nel vigore della legge 15 giugno 1949, n.409, il diritto di riscuotere il relativo contributo statale per la riparazione o ricostruzione dell'immobile - e nullo perche in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 23 di detta legge, che sottopone il contributo medesimo al vincolo di destinazione per la riparazione a ricostruzione dell'immobile sinistrato, destinandola a chi effettui tale riparazione o ricostruzione. Poiche, tuttavia, a norma dell'art. 22 della citata legge, l'ammontare dei contributi in parola deve essere comunicato all'intendenza di finanza competente per territorio, ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in Sede di liquidazione della indennita per danni di guerra, la riserva del diritto a indennita per tali danni inserita in un contratto stipulato nel vigore del successivo art. 23 puo avere efficacia limitatamente a detti conguagli sull'indennizzo per danni di guerra, con conseguente diritto per il venditore originario proprietario a riscuotere tale conguaglio, ove l'indennizzo per danni di guerra sia di ammontare superiore a quello del contributo versato all'acquirente riparatore o ricostruttore, fermo in ogni caso, per il principio dell'inerenza del contributo di ricostruzione all'immobile venduto, di cui al citato art. 23, il diritto esclusivo dell'acquirente a riscuotere tale contributo.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)