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Sez. 2, Sentenza n. 4235 del 12/12/1974 (Rv. 372910 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - AVENTI CAUSA A TITOLO PARTICOLARE - TERZI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROVA PER TESTI SUI FATTI IDONEI A STABILIRE LA CERTEZZA DELLA DATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372910-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - AVENTI CAUSA A TITOLO PARTICOLARE - TERZI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROVA PER TESTI SUI FATTI IDONEI A STABILIRE LA CERTEZZA DELLA DATA - INAMMISSIBILITA.*

Agli effetti previsti dall'art 2704 cod civ, vanno considerati terzi anche gli aventi causa, a titolo particolare, della parte o di una delle parti da cui proviene la scrittura, qualora questa comprometta i loro diritti, personali o reali, preesistenti al documento. I fatti idonei a stabilire inequivocabilmente la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e quindi l'anteriorita della formazione del documento ai fini della sua opponibilita ai terzi, ai sensi dell'art 2704 cod civ, non possono costituire oggetto di prova testimoniale. (V 1808'73, mass n 364782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)