Sez. 3, Sentenza n. 649 del 27/01/1984 (Rv. 432913 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DI TERZI)- QUIETANZA - CESSIONE DI CREDITO - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SOLLEVATA DAL DEBITORE CEDUTO IN FORZA DI RICEVUTA DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTA DAL CEDENTE E RECANTE UNA DATA ANTERIORE AL MOMENTO IN CUI ESSO CEDUTO HA AVUTO CONOSCENZA DELLA CESSIONE - CONTESTAZIONE DELLA DATA DA PARTE DEL CESSIONARIO DEL CREDITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DI TERZI)- QUIETANZA - CESSIONE DI CREDITO - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SOLLEVATA DAL DEBITORE CEDUTO IN FORZA DI RICEVUTA DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTA DAL CEDENTE E RECANTE UNA DATA ANTERIORE AL MOMENTO IN CUI ESSO CEDUTO HA AVUTO CONOSCENZA DELLA CESSIONE - CONTESTAZIONE DELLA DATA DA PARTE DEL CESSIONARIO DEL CREDITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il cessionario di un credito, a fronte dell'eccezione di Estinzione dell'obbligazione, che il debitore ceduto sollevi in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e recante una data anteriore al momento in cui esso ceduto ha avuto conoscenza della cessione, ha la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata, e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., invocando il disposto dell'art. 2704 cod. civ., circa l'inopponibilità di quella data, e, quindi, dell'anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma. (V 4235/74, mass n 372910; (V 1808/73, mass n 364782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)