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Sez. 6, Sentenza n. 27052 del 14/04/2008 Ud. (dep. 03/07/2008) Rv. 240981 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Parametri di riferimento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240981-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, dovendosi conseguentemente escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge. (Fattispecie in cui il diniego dell'attenuante è stato riferito al carattere frequente e sistematico della condotta di commercializzazione, ritenuta sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)