Sez. 4, Sentenza n. 20556 del 24/02/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231352 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante - Fatto di lieve entità - Condizioni per la sussistenza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'attenuante speciale prevista dall'art. 73 comma quinto d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i reati di produzione e traffico di stupefacenti, trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, per cui il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge deve condurre ad escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva negato l'applicazione dell'attenuante in presenza di quantitativi di eroina non cospicui, commercializzati in modo frequente e sistematico, ritenendo tale condotta sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio).
Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)