Sez. 4, Sentenza n. 10211 del 21/12/2004 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231140 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanze attenuanti - Fatto di lieve entità - Condizioni per la sussistenza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. (Ribadendo il principio la Corte ha escluso nella fattispecie la sussistenza dell'attenuante attesa la quantità dello stupefacente - oltre 570 grammi di cocaina -, il grado di purezza e la possibilità di ricavarne ben 3852 dosi singole medie).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)