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Sez. 3, Sentenza n. 2189 del 06/05/1978 (Rv. 391576 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - RELAZIONE FRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - RISPONDENZA A CRITERI DI COMPATIBILITA E NORMALITA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391576-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - RELAZIONE FRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - RISPONDENZA A CRITERI DI COMPATIBILITA E NORMALITA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

La prova per presunzione semplice non postula che la relazione fra fatto noto e fatto ignoto presenti il carattere della necessita assoluta ed esclusiva sul piano fenomenico, nel senso che il secondo si profili come unica conseguenza possibile del primo, essendo sufficiente che l'indicata relazione risponda a criteri di compatibilita e normalita, tali da evidenziare il fatto supposto come probabile conseguenza di quello accertato, secondo l'id quod plerumque accidit. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente desunta dai giudici del merito la circostanza che un soggetto partecipasse alla gestione di un forno per panificazione dal fatto che il soggetto medesimo risultava proprietario di quell'Esercizio e titolare della relativa licenza). (Conf 2525/76, mass n 381322; (Conf 1951/75, mass n 375652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)