Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 19/05/1975 (Rv. 375652 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO FRA FATTO NOTO ED IGNOTO - CONSEGUENZA NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO FRA FATTO NOTO ED IGNOTO - CONSEGUENZA NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
Nelle presunzioni semplici il fatto ignoto, a cui si risale dal fatto noto, deve profilarsi, in base alle regole di comune esperienza, come conseguenza univoca e necessaria - e quindi come la sola conseguenza logicamente ipotizzabile - dei fatti noti, e non come il risultato di una deduzione solo probabile e non arbitraria, che non escluda, cioe, ragionevoli dubbi. (contra 3448/73, mass n 367440; 2060/73, mass n 365212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)