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Sez. 2, Sentenza n. 2705 del 29/04/1982 (Rv. 420560 - 01)

ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - IN GENERE - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO (ALIENAZIONE) - PRELAZIONE DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 10, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1138 DEL 1970 - DOMANDE DI RISCATTO E DI DEVOLUZIONE - DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - PERSISTENZA - LIMITI - RETROATTIVITÀ DI DETTA DISCIPLINA - LIMITAZIONE AL RAPPORTO TRA AFFRANCAZIONE E RISCATTO.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420560-01

ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - IN GENERE - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO (ALIENAZIONE) - PRELAZIONE DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 10, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1138 DEL 1970 - DOMANDE DI RISCATTO E DI DEVOLUZIONE - DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - PERSISTENZA - LIMITI - RETROATTIVITÀ DI DETTA DISCIPLINA - LIMITAZIONE AL RAPPORTO TRA AFFRANCAZIONE E RISCATTO.*

Il secondo comma dell'art. 10 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138, stabilendo che le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione, riconosce l'assoluta prevalenza delle domande di affrancazione su quelle di riscatto e di devoluzione, pur se tali ultime domande - salvo solo il limite costituito dalla formazione del giudicato riguardo ad esse - siano state proposte in relazione a fatti comportanti, secondo la disciplina previgente, la preclusione del diritto di affrancazione. Detta norma - se non ha carattere retroattivo per quanto attiene al rapporto tra affrancazione e devoluzione, attesa la natura costitutiva ex nunc della pronuncia sulla domanda di devoluzione - ha invece carattere retroattivo per quanto attiene al rapporto tra affrancazione e riscatto (oltre che per quanto concerne il rapporto tra affrancazione e clausola risolutiva espressa ex art. 973 cod. civ.), comportando l'eliminazione di un effetto (consolidamento del diritto di proprietà ed Estinzione dell'enfiteusi) altrimenti definitivamente conseguito alla stregua della precedente disciplina, stante l'efficacia costitutiva della dichiarazione di riscatto e la natura meramente dichiarativa della pronuncia giudiziale in ordine ad essa. (V 6572/79, mass nn 403321 e 403322; (V 852/78, mass nn 390188 e 390190; (V 847/77, mass n 384459; (V 2743/75, mass nn 376746 e 376747).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 966, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Cod. Civ. art. 972, Cod. Civ. art. 973, Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)