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Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 22/03/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206491 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Scindibilità - Valutazione frazionata ed autonoma - Legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206491-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

Il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, onde che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde". (conf. sez. II, p.u. 11 aprile 1996, dep. 12 novembre 1996, ric. Samperi)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)