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Sez. 6, Sentenza n. 17248 del 02/02/2004 Ud. (dep. 14/04/2004) Rv. 228660 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Chiamata di correo - Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Attendibilità intrinseca - Valutazione frazionata - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228660-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte non vicini nel tempo e si riferiscono ad una serie di episodi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in relazione ad addebito per partecipazione ad associazione mafiosa, la molteplicità dei reati commessi, il tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni, il ricordo emerso dopo il confronto con altri chiamanti e le modalità di acquisizione di notizie come patrimonio comune di conoscenza tra gli associati costituissero circostanze, che globalmente considerate, potevano giustificare, sotto il profilo logico, il ricorso da parte del giudice di merito al frazionamento delle dichiarazioni accusatorie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)