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Sez. 6, Sentenza n. 5649 del 22/01/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 208897 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Attendibilità intrinseca - Valutazione frazionata - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208897-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)