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Sez. 2, Sentenza n. 16964 del 30/03/2016 Cc. (dep. 22/04/2016) Rv. 266553 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione - Indispensabili esigenze di vita - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266553-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la propria figlia minore fuori dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)