Sez. 3, Sentenza n. 3649 del 17/11/1999 Cc. (dep. 23/02/2000) Rv. 215522 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti - Criteri - Particolare rigorosità - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
Ai sensi dell'art.284, comma 3, cod.proc.pen., il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per provvedere alle sue "indispensabili esigenze di vita", quando questi non possa provvedere altrimenti, ovvero per esercitare un'attività lavorativa, quando versi in una "situazione di assoluta indigenza". Dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che possano valere come termini di raffronto, i presupposti di ammissione al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)