Sez. L, Sentenza n. 8574 del 10/08/1999 (Rv. 529285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione del rapporto data dalle parti - Rilevanza - Limiti - Modalità di esecuzione del rapporto - Prevalenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
La valutazione del giudice di merito circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato, invece che ad un rapporto di lavoro autonomo avente ad oggetto mera attività di consulenza, e circa il carattere dirigenziale delle stesse prestazioni - valutazione che, pur non potendo pre- scindere del "nomen juris" utilizzato dalle parti, deve tener con- to prevalentemente del comportamento in concreto tenuto dalle stesse nell'esecuzione del contratto (per il determinante rilievo dell'interpretazione che le stesse parti danno al proprio contratto attraverso la relativa esecuzione, oltre che per l'ipotizzabilità di una nuova diversa determinante volontà contrattuale eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare la stessa iniziale natura del rapporto) si risolve in un accertamento di fatto, che, ove adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)