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Sez. L, Sentenza n. 4308 del 06/04/2000 (Rv. 535381 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto con concrete caratteristiche compatibili sia con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore - Qualificazione - Ricorso alla volontà delle parti come espressa sia nel momento genetico del rapporto sia in eventuali successive manifestazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535381-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Quando un rapporto di lavoro nel suo concreto esplicarsi presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatibile sia con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore, il giudice deve fare necessario riferimento, per un suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi. (Nella specie, essendo stato stipulato tra le parti un contratto di lavoro qualificato come autonomo, che presentava, nel suo concreto esplicarsi, caratteristiche compatibili sia con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore, quest'ultimo, nel corso del rapporto, era insorto contro il provvedimento di cancellazione del proprio nome dall'albo delle imprese artigiane; la S.C., in applicazione del principio sopraesposto, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)