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Sez. U, Sentenza n. 10891 del 07/08/2001 (Rv. 548838 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 6 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Portata - Azione di garanzia proposta nei confronti del garante straniero - Estensione della giurisdizione del giudice italiano anche in caso di garanzia impropria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548838-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, il criterio di cui all'art. 6, numero 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda - si applica solo in caso di garanzia propria, ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di manleva esperita, dal convenuto in inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione, nei confronti di una società britannica cui era stato commesso il trasporto che esso convenuto era stato incaricato dal mandante di organizzare, e ciò trattandosi di responsabilità aventi titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)