Sez. U, Sentenza n. 7034 del 28/03/2006 (Rv. 587420 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Portata - Domanda principale proposta da un soggetto italiano nei confronti di un soggetto appartenente ad uno Stato aderente a detta convenzione - Proposizione di subordinata domanda di garanzia nei confronti di soggetti italiani - Deduzione della giurisdizione del giudice italiano per connessione tra le due domande - Esclusione - Giurisdizione del giudice straniero legittimato a conoscere la domanda principale attraente quella accessoria - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, qualora venga proposta da cittadino italiano una controversia nei confronti di un soggetto appartenente ad uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (recepita in Italia con la legge n. 804 del 1971), convenendosi contestualmente dinanzi al giudice italiano altri soggetti italiani, quali assicuratori chiamati in giudizio, in via subordinata, a titolo di garanzia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere di entrambe le domande tra loro connesse, poiché, ai sensi dell'art. 6, n. 2), della suddetta Convenzione, la cognizione della domanda accessoria di garanzia appartiene alla giurisdizione del giudice legittimato a conoscere della causa principale, nella quale è attratta. (Nella specie, la S.C., enunciando il richiamato principio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una causa promossa da una società italiana nei confronti di una società francese avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione o della inesistenza di diritti risarcitori della stessa, con la contestuale formulazione di una subordinata domanda di garanzia nei riguardi di alcune imprese assicuratrici italiane, convenute nello stesso giudizio senza, peraltro, che la società francese avesse proposto in Italia alcuna domanda contro la società attrice).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)