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Sez. 3, Sentenza n. 3223 del 08/10/1969 (Rv. 343232 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - SCRITTO PROVENIENTE DAL LEGITTIMO RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA CHE CONTESTA L'AUTENTICITA DELLA FIRMA - RICONOSCIMENTO E VERIFICAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343232-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - SCRITTO PROVENIENTE DAL LEGITTIMO RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA CHE CONTESTA L'AUTENTICITA DELLA FIRMA - RICONOSCIMENTO E VERIFICAZIONE - INAPPLICABILITA.*

Quando un atto viene esaminato e valutato esclusivamente dal punto di vista processuale, cioe nella sua funzione documentale e non sostanziale, la posizione giuridica del firmatario dell'atto, il quale abbia agito quale legittimo rappresentante della persona che contesta l'autenticita della firma, e quella del 'terzò. Pertanto, la impugnazione proposta dal rappresentato, a norma degli artt 214 e seguenti cod proc civ, in ordine all'autenticita della firma del suo rappresentante, non ha valore, giacche la procedura di disconoscimento e di verificazione concerne esclusivamente le scritture provenienti dai soggetti del processo, concerne cioe il caso in cui il soggetto contro cui lo scritto e prodotto neghi la propria scrittura o la propria firma. Per le scritture provenienti da terzi, invece, la contestazione dell'autenticita puo essere sollevata soltanto nei modi e nelle forme di cui agli artt 221 e ss cod proc civ perche si risolve in una eccezione di falso. (V 336-68 massima n 331286 772-66 massima n 321551 766-66, massima n 321583 94-66, massima n 320187 1471-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)