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Sez. 1, Sentenza n. 4077 del 08/07/1985 (Rv. 441600 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - CONTRATTO SOTTOSCRITTO DA UN SOGGETTO IN NOME E PER CONTO DI UN ALTRO - CONTESTAZIONE DELLA AUTENTICITÀ DI QUELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - MEZZI.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441600-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - CONTRATTO SOTTOSCRITTO DA UN SOGGETTO IN NOME E PER CONTO DI UN ALTRO - CONTESTAZIONE DELLA AUTENTICITÀ DI QUELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - MEZZI.*

Con riguardo ad un contratto che risulti sottoscritto da un soggetto in nome e per conto di un altro (nella specie, polizza di Assicurazione sottoscritta da un "reggente" di Agenzia della compagnia assicuratrice), la contestazione dell'autenticità di quella sottoscrizione, che venga effettuata dal rappresentato nel rapporto con l'altro contraente, investe la firma di un terzo, e, quindi, non è riconducibile alla disciplina dettata agli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., che si riferisce a disconoscimento della scrittura privata operato dal presunto suo sottoscrittore, con l'ulteriore conseguenza che la contestazione dell'efficacia probatoria di detto documento non richiede un disconoscimento a termini e nelle forme dell'art. 214 cod. proc. civ. con la proposizione di istanza di verificazione, a norma dell'art. 216 cod. proc. civ., né di querela di falso e resta collegata ad una valutazione dell'autenticità della sottoscrizione del rappresentante, rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito alla stregua degli elementi acquisiti. (V 3223/69, mass n 343232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)