Sez. 3, Sentenza n. 3174 del 06/10/1975 (Rv. 377276 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - ATTO FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - PRECLUSIONE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - ATTO FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - PRECLUSIONE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
Quando un atto viene esaminato e valutato esclusivamente dal punto di vista processuale, cioe nella sua funzione documentale e non sostanziale, la posizione giuridica del firmatario dell'atto, il quale abbia agito quale legittimo rappresentante della persona rappresentata, e quella del 'terzò. Pertanto, l'impugnazione proposta dal rappresentato, a norma degli art 214 e seguenti cod proc civ, non ha valore, giacche la procedura di disconoscimento e di verificazione concerne esclusivamente le scritture provenienti dai soggetti del processo. Per le scritture, invece, provenienti da terzi, la contestazione puo essere sollevata soltanto nei modi e nelle forme di cui agli art 221 e seguenti cod proc civ, perche si risolve in una eccezione di falso. (Conf 3223/69, mass n 343232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)