diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10565 del 04/06/2020 (Rv. 657860 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Trasferimenti di immobili soltanto in parte edificabili - Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Aliquota applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657860-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, in caso di trasferimento di immobili solo in parte edificabili e rientranti nella disposizione di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000, alla base imponibile si applica l'aliquota più alta tra quelle previste in relazione alle diverse particelle di terreno oggetto del trasferimento. (Nella specie, erano stati acquistati in blocco diversi terreni, parte dei quali ricadevano nelle fasce di rispetto stradale e parte erano ricompresi nel piano particolareggiato esecutivo).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)