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Sez. 5, Sentenza n. 1253 del 22/01/2014 (Rv. 629077 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Aliquota agevolata ex art. 33 della legge n. 388 del 2000 - Trasferimento di immobile compreso in area per la quale è previsto un piano di recupero - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629077-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il diritto all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non va riconosciuto nel caso di trasferimento di immobile compreso in un'area per la quale è previsto un piano di recupero, atteso che la causa dell'agevolazione di cui alla menzionata norma va ravvisata nell'incentivo ad edificare zone inserite in piani particolareggiati, dando attuazione agli stessi, rientrando invece il recupero di zone già urbanizzate nella diversa previsione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 28, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)