Sez. 1, Sentenza n. 6130 del 18/10/1986 (Rv. 448423 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCIETÀ - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE LA SOCIETÀ HA LA SEDE LEGALE - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCIETÀ - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE LA SOCIETÀ HA LA SEDE LEGALE - CONDIZIONI.*
Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa, ossia quella dove si svolge prevalentemente l'attività direttiva ed amministrativa, ed essa, in caso di società, deve ritenersi coincidente con la Sede legale, nella presunzione che la situazione di fatto corrisponda a quella di diritto, fino a quando non risulti il contrario in base ad elementi sicuri e concreti. (Conf 1120/85, mass n 439247; (Conf 6117/84, mass n 437762; (Conf 4183/84, mass n 436137).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)