diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1120 del 11/02/1985 (Rv. 439247 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTI - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - MANCATA COINCIDENZA DI DETTA SEDE CON QUELLA LEGALE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439247-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTI - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - MANCATA COINCIDENZA DI DETTA SEDE CON QUELLA LEGALE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.*

Agli effetti dell'art. 9 della legge fallimentare, secondo cui la Competenza a conoscere del ricorso di fallimento spetta al giudice del luogo dove si trova la Sede principale dell'impresa, deve ritenersi tale il luogo nel quale l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività di direzione e amministrazione della impresa stessa, coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari, sicché, ove detta Sede non coincida con quella legale, la Competenza territoriale in ordine alla dichiarazione di fallimento va determinata tenendo conto del luogo dove realmente si svolge l'attività principale dell'impresa, con prevalenza sulla Sede legale. (V 775/83, mass n 425520; (V 3727/82, mass n 421687; (Conf 1421/83, mass n 426243).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)