Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 24/07/1981 (Rv. 415492 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - COMPETENZA - ESTENSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - COMPETENZA - ESTENSIONE.*
Le commissioni tributarie di primo e secondo grado, sia in base agli artt 22, 28 e 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 (conv nella legge 7 giugno 1937 n 1016), sia alla stregua degli artt 1 e 26 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, hanno Competenza piena, di legittimita e merito, in materia di imposte, con la conseguente devoluzione a detti organi delle questioni relative a valutazioni estimative, ivi comprese, quindi, quelle concernenti la Determinazione della imponibile, poiche, data l'incidenza diretta delle imposte su diritti soggettivi perfetti, il controllo giurisdizionale puo avere ad oggetto non la sola legittimita della procedura di accertamento, ma altresi la quantificazione del debito tributario. (V 3077/78, mass n 392527; (V 5086/77, mass n 388696).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 28 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/06/1937 num. 1016 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)