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Sez. 1, Sentenza n. 3077 del 22/06/1978 (Rv. 392527 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - ATTRIBUZIONE DI TALI QUESTIONI ALLA COGNIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392527-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - ATTRIBUZIONE DI TALI QUESTIONI ALLA COGNIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.*

Anche nel nuovo sistema del contenzioso tributario le questioni di fatto relative a valutazioni estimative - e cioe sia le questioni di fatto attinenti al presupposto materiale del tributo, sia quelle concernenti la quantificazione dell'imponibile - sono riservate alla Competenza esclusiva delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, essendo la loro cognizione sottratta tanto alla commissione tributaria centrale quanto alla Corte d'appello. (Conf 5086/77, mass n 388696).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)