Sez. 4, Sentenza n. 6397 del 16/11/1981 Ud. (dep. 25/06/1982) Rv. 154394 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - REVOCA - TACITA - OMESSA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - REVOCA TACITA DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - REVOCA - TACITA - OMESSA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - REVOCA TACITA DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
In base al principio della immanenza della Costituzione della parte civile nel giudizio d'impugnazione, l'omessa presentazione delle conclusioni, nei gradi del giudizio successivi al primo, non equivale a revoca tacita della Costituzione precedentemente avvenuta. (Conf mass n 145420; (Conf mass n 141365; (Conf mass n 141131 e massime citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)