Sez. 5, Sentenza n. 16101 del 22/07/2011 (Rv. 618776 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Servizi di vigilanza - Esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Servizi prestati direttamente dalle guardie giurate quali lavoratori autonomi - Inclusione - Prestazioni fornite da istituti di vigilanza privata - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, l'esenzione dall'imposta prevista in materia di servizi di vigilanza dall'art. 10, primo comma, n. 26, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. in legge 28 febbraio 1983, n. 53) deve intendersi limitata alle sole prestazioni rese direttamente dalle guardie particolari giurate ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta relativamente alle prestazioni fornite, quand'anche a mezzo di guardie giurate, dagli istituti di vigilanza privata previsti dal r.d.l. 12 novembre 1936, n. 2144. Tale interpretazione è da ritenersi confermata dall'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133 che, dal primo gennaio 1994, ha esplicitamente previsto l'esclusione dall'applicazione dell'IVA delle prestazioni comunque eseguite dalle sole guardie giurate, rivelando in modo inequivoco l'intento del legislatore di non comprendere in ogni caso nell'esenzione o esclusione, né prima né dopo la modifica normativa del 1993, le analoghe prestazioni svolte dagli istituti di vigilanza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 26 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 2, Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/11/1936 num. 2144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)