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Sez. L, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009 (Rv. 609402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Equo indennizzo - Onere della prova a carico del lavoratore - Contenuto - Riconducibilità alle mansioni - Necessità - Richiamo alle mansioni contenute nella qualifica - Insufficienza - Ricorso sostitutivo ad accertamento peritale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE

In tema di equo indennizzo, il dipendente ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità della patologia denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, non potendosi considerare sufficiente il mero richiamo alle mansioni astrattamente previste. Ne consegue che, ove sia mancata l'indicazione di tali fatti, la prova del fatto costitutivo e del nesso causale non può essere affidata all'accertamento peritale, non costituendo la consulenza di ufficio un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)