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Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006 (Rv. 592217 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Funzione - Individuazione - Conseguenza - Esonero delle parti dall'assolvimento del relativo onere probatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592217-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)