diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12547 del 27/08/2003 (Rv. 566303 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio - Fruibilità da parte dei dipendenti FF. SS. anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro - Onere probatorio - A carico del lavoratore.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566303-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

L'equo indennizzo, attribuibile ai lavoratori del pubblico impiego ex art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, e del quale continuano a poter beneficiare i dipendenti delle Ferrovie dello Stato benché il relativo rapporto di lavoro sia stato privatizzato, è una prestazione diretta a compensare la perdita di integrità fisica derivante dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa, o di attività ad essa connesse, indipendentemente da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ex art. 2087 cod.civ.; ne consegue che, in applicazione delle regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere probatorio, sia la prova dell'insorgenza dell'infermità che la prova del nesso causale tra essa e l'attività di servizio svolta devono essere fornite dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 30/05/1957 num. 686 art. 48, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)