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Sez. L, Sentenza n. 17797 del 24/11/2003 (Rv. 568385 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE | Promotore finanziario - Qualificazione del rapporto con la società - Esercizio dell'attività del promotore in uffici locati dalla società - Rilevanza ai fini della qualificazione dell'ufficio come dipendenza e del rapporto con l'agente come lavoro subordinato - Esclusione - Accertamento della competenza territoriale - Rilevanza ai fini dell'accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568385-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Ai fini della configurabilità della natura subordinata del rapporto tra un promotore finanziario ed una società non rileva, in presenza di altri indici utili per la qualificazione del rapporto come autonomo, il pagamento da parte della società del canone di affitto dei locali in cui il promotore svolge l'attività, non potendo essere qualificati come dipendenza della stessa società sulla base del solo pagamento del canone, senza che l'accertamento in ordine alla natura autonoma o subordinata del rapporto possa ritenersi superato per il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto la propria competenza territoriale considerando i locali di lavoro del procuratore come "dipendenza" dell'azienda, atteso che la pronuncia sulla competenza è limitata a finalità di ordine processuale e non ha autorità di giudicato sulle questioni di merito, essendo la competenza individuata in base alla domanda e non all'oggetto dell'indagine di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)