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Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 02/04/2007 (Rv. 596878 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposti - Attività di promotore finanziario - Valutazione in concreto - Necessità.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596878-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'assoggettamento ad imposta dell'attività di promotore finanziario postula una valutazione complessiva dell'attività svolta dal contribuente, la quale può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 23, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)