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Sez. 2, Sentenza n. 50952 del 26/11/2013 Ud. (dep. 17/12/2013) Rv. 257983 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Prova - Indicazione della provenienza della cosa ricevuta - Verifica in concreto della fondatezza della giustificazione fornita - Onere del giudice - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257983-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, ma, in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della "res" è onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per ricettazione di un assegno provento del delitto di furto, avendo l'imputato indicato le complete generalità della persona da cui lo aveva ricevuto, senza che fosse stato fatto alcun accertamento sulla giustificazione fornita)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)