diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 270120 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Ricettazione - Possesso di un telefono cellulare proveniente da delitto - Mancata giustificazione della provenienza - Prova dell'elemento psicologico - Sufficienza.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270120-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)