Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268713 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Prova - Omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dell'agente - Sufficienza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)