Sez. 5, Sentenza n. 18368 del 16/09/2005 (Rv. 583581 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi previdenziali volontari - Art. 13 bis, primo comma, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Detraibilità dall'imposta - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi di contributi volontari versati dal contribuente all'INPDAI a titolo di prosecuzione volontaria per il conseguimento della pensione, in applicazione dell'art. 13 bis, primo comma, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo inserito dall'art. 3, primo comma, lett. e), del d.l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473), i contributi stessi sono detraibili dall'imposta (e non dall'imponibile) nella misura percentuale del 27 per cento, entro l'importo (base) di lire 2.500.000.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1994 num. 330 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1994 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)