Sez. 5, Sentenza n. 7491 del 22/05/2002 (Rv. 554629 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Ragionieri e periti commerciali - Contributi previdenziali ex legge 414/1991 - Natura obbligatoria - Esclusione - Conseguenze - AssoggettabilitĂ al regime fiscale di cui al d.P.R. 917 del 1986 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
La facoltĂ , che l'art. 31 comma primo della legge n. 414 del 1991 riconosce agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale, comporta, ove esercitata, che i contributi medesimi non possano qualificarsi come obbligatori, onde assoggettarli, in quanto tali, al regime fiscale previsto dall'art. 10 del d.P.R. 917/1986, nel testo in vigore nell'anno 1991.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1991 num. 414 art. 31 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)