Sez. 5, Sentenza n. 7422 del 01/06/2001 (Rv. 547162 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetto non abilitato - IVA - AssoggettabilitĂ .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. mod., ovvero individuate con decreto del Ministro della sanitĂ di concerto con il Ministro delle finanze, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, soltanto se effettuate da soggetti abilitati all'esercizio della professione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)