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Sez. 5, Sentenza n. 4424 del 26/03/2003 (Rv. 561418 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Attività di podologo - Prestazioni rese anteriormente al d.m. 21 gennaio 1994 - Esenzione dall'imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561418-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, le prestazioni rese dai podologi, anche anteriormente all'entrata in vigore del d.m. 21 gennaio 1994 - che le ha incluse esplicitamente tra quelle esenti, purché erogate su prescrizione medica -, dovevano ritenersi esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 10, n. 18, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che il contribuente fosse in possesso dello specifico titolo abilitante (diploma triennale) previsto dal d.m. 26 gennaio 1988, n. 30.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Sanità 26/01/1988 num. 30, DM Sanità 21/01/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)