Sez. 1, Sentenza n. 4131 del 28/09/1977 (Rv. 387791 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI OD AMMINISTRATORI DI COMUNITA MONTANA - ELEGGIBILITA - CONDIZIONI.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI OD AMMINISTRATORI DI COMUNITA MONTANA - ELEGGIBILITA - CONDIZIONI.*
Le comunita montane, istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n 1102, sono associazioni dotate di organica autonomia, rispetto ai comuni che ne fanno parte, e non sono qualificabili come enti sottoposti a vigilanza o controllo dei comuni medesimi. Pertanto, nei confronti dei dipendenti od amministratori di una di dette comunita, con riguardo alla quale non siano previste sovvenzioni discrezionali da parte del comune, ma solo contributi fissi e predeterminati (nella specie, comunita montana di imperia), va esclusa la ricorrenza della causa di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art 15 n 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570. (V 4186/75, mass n 378535).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST., Legge 03/12/1971 num. 1102 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 21/05/1975 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)