Sez. 1, Sentenza n. 30506 del 30/12/2011 (Rv. 620899 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Comunità montana posta in liquidazione amministrativa - Ente "dipendente" dalla Regione - Configurabilità - Limiti - Commissario straordinario - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Condizioni - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Sussiste la causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale in capo al commissario straordinario di una comunità montana posta in liquidazione amministrativa, allorché siano attribuiti alla Regione poteri di ingerenza e di direzione dell'ente, tali da rendere quest'ultimo soggetto a vigilanza e controllo della prima. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della causa di ineleggibilità per il commissario straordinario della Comunità montana del Basso Sinni posta in liquidazione amministrativa).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 24, Legge Reg. Basilicata 27/06/2008 num. 11 art. 63, Legge Reg. Basilicata 29/09/2009 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)