Sez. L, Sentenza n. 11462 del 12/10/1999 (Rv. 530608 - 01)
SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Rapporti tra società e sportivi professionisti - Contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso - Disciplina ex. art. 4 legge n. 91 del 1981 - Approvazione da parte della Federazione sportiva nazionale del contratto - Natura di "condicio juris" - Mancanza - Inefficacia del vincolo contrattuale.
SPORT - CONTRATTO INGAGGIO
La disposizione dell'art. 4 legge 23 marzo 1981 n. 91 - oltre ad imporre la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità) del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate - prescrive anche (in funzione di controllo) l'approvazione da parte della Federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta (seppur senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federali, onere al quale può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore. Tale approvazione costituisce una "condicio juris" che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)