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Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 23/02/2004 (Rv. 570391 - 01)

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Trasferimento del calciatore professionista da una società all'altra - Necessità di sottostare ai controlli previsti dalla legge 91 del 1981 per la costituzione del rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570391-01

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO

Gli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981, disciplinanti la costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo tra la società e lo sportivo professionista, che prevedono ai fini della validità del contratto specifici requisiti formali e di contenuto, nonché successivi controlli, non possono essere applicati - in ragione della loro specificità - alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società all'altra, disciplinata dall'art. 5 della medesima legge; ne consegue che non può desumersi dalla mancata sottoposizione dell'atto di cessione del giocatore all'approvazione della federazione sportiva nazionale cui la società è affiliata - prevista a pena di nullità per il contratto costitutivo del rapporto - la nullità dell'atto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 12, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)