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Sez. 2, Sentenza n. 5441 del 15/04/2002 (Rv. 553750 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE | Giudizio innanzi al giudice di pace - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà - Inosservanza - Sanzione - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553750-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE

In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione statuito dall'art. 320 cod. proc. civ. non è espressamente sanzionata con previsione di nullità e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)