Sez. 3, Sentenza n. 9739 del 25/07/2000 (Rv. 538768 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE | Procedimento davanti al giudice di pace - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà - Omissione (sia alla prima udienza che successivamente) - Sanzione - Nullità - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE
In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione, sia alla prima udienza che successivamente, non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e potrebbe produrre tale effetto solo ove abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)